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Sez. 2, Sentenza n. 1856 del 27/06/1973 (Rv. 364878 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364878-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPENSAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il regolamento delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui e devoluta anche la valutazione della soccombenza in rapporto all'esito finale della lite. Il Sindacato della Corte di Cassazione, in materia, e circoscritto alla sola violazione del principio secondo cui non puo essere condannata alle spese la parte vittoriosa, mentre e rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito l'opportunita di una compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi. (Conf 1567/72, mass n 358294).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)