Sez. U, Sentenza n. 1269 del 08/04/1975 (Rv. 374743 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CONSEGUENZE - PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 23 SETTEMBRE 1923 - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - AMBITO DI APPLICABILITA - GIUDIZI INSTAURATI ANTERIORMENTE - APPLICABILITA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CONSEGUENZE - PROTOCOLLO DI GINEVRA DEL 23 SETTEMBRE 1923 - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI - AMBITO DI APPLICABILITA - GIUDIZI INSTAURATI ANTERIORMENTE - APPLICABILITA.*
La convenzione di new York 10 giugno 1958, per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n 62 ed entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico a partire dall'1 maggio 1969) sancisce, all'art 7, la cessazione degli effetti del protocollo di Ginevra 23 settembre 1923, relativo alle clausole di arbitrato in materia commerciale (reso esecutivo in Italia con legge 8 maggio 1927 n 783) ed e applicabile, quale jus superveniens, anche ai giudizi gia istaurati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, in quanto le norme attinenti alla giurisdizione sono di applicazione immediata. (V 470/70, mass n 345475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 23/09/1923, Legge 08/05/1927 num. 783, Tratt. Internaz. 10/05/1958 num. 7, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)