Sez. U, Sentenza n. 470 del 27/02/1970 (Rv. 345475 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELL'ARBITRATO STRANIERO - ESTENSIONE.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELL'ARBITRATO STRANIERO - ESTENSIONE.*
L'art II della convenzione di new York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n 62, nel riconoscere validita alle clausole compromissorie per arbitrato estero, riconosce la giurisdizione esclusiva a favore dell'arbitro straniero, in quanto fa Obbligo al giudice nazionale, investito della cognizione di una controversia cosi compromessa di rinviare la controversia stessa allo arbitro su istanza anche di una sola delle parti. Tale disciplina si applica anche nei rapporti fra il cittadino italiano e il suddito di uno stato non aderente alla convenzione, in quanto il legislatore italiano, nel recepirla, non si e avvalso della potesta - riconosciutagli dall'art 3 n 1 - di limitarne l'ambito sulla base della reciprocita, nei confronti dei soli stati contraenti.*
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)