Sez. 1, Sentenza n. 3588 del 16/04/1996 (Rv. 497076 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - PUBBLICITÀ | Efficacia costitutiva della pubblicità - Esclusione - Ignoranza da parte dei creditori della presentazione del ricorso per concordato preventivo - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - PUBBLICITÀ
La pubblicità del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non ha efficacia costitutiva e non condiziona gli effetti preliminari della procedura che, per il testuale tenore dell'art. 168 legge fallimentare, si ricollegano alla proposta del debitore e quindi retroagiscono alla data di presentazione del ricorso. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che di tale presentazione i creditori non abbiano avuto conoscenza, poiché la disciplina normativa non prevede tale conoscenza come presupposto per rendere operativo il divieto per i creditori (aventi titolo o causa anteriore al decreto) di iniziare o proseguire azioni esecutive.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 166, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 166, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)