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Sez. 3, Sentenza n. 4084 del 26/09/1977 (Rv. 387767 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO DELLA ESISTENZA E DELLA VALIDITA DELL'OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - CONSEGUENZE SUL RAPPORTO TRA CAUSA PRINCIPALE E CAUSA DI GARANZIA - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DELLA CAUSA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO - LIMITAZIONE ALLA SOLA CAUSA DI GARANZIA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387767-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO DELLA ESISTENZA E DELLA VALIDITA DELL'OBBLIGAZIONE DEL CHIAMANTE VERSO L'ATTORE - CONSEGUENZE SUL RAPPORTO TRA CAUSA PRINCIPALE E CAUSA DI GARANZIA - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DELLA CAUSA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO - LIMITAZIONE ALLA SOLA CAUSA DI GARANZIA - ESTENSIONE.*

Nell'ipotesi di chiamata in garanzia impropria, la circostanza che il chiamato non si limiti a resistere alla domanda del chiamante, ma contesti anche l'esistenza e la validita della obbligazione di quest'ultimo verso l'attore, pone il chiamato medesimo nella posizione di parte accessoria della causa principale (interventore adesivo dipendente) ma non fa venir meno l'autonomia e la scindibilita della causa principale dalla causa di garanzia. Ne consegue che se la causa principale non e oggetto d'impugnazione da parte dell'attore o del chiamante, il chiamato puo proporre impugnazione solo limitatamente alla causa di garanzia, pur mantenendo, nell'ambito del relativo rapporto, la facolta di riproporre le questioni inerenti all'esistenza e alla validita della obbligazione del chiamante verso l'attore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)