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Sez. 1, Sentenza n. 994 del 10/06/1968 Ud. (dep. 08/10/1968) Rv. 109254 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATI FINANZIARI -INTERESSE PROTETTO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109254-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATI FINANZIARI -INTERESSE PROTETTO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod.pen. non e applicabile ai reati finanziari. Il reato finanziario, infatti, e reato di pericolo e non di danno, in quanto l'interesse giuridico che si protegge con le relative incriminazioni non e il patrimonio dello stato o di altro ente pubblico, bensi la potesta dello stato e di altri enti di imporre e di percepire Tributi per sopperire alle pubbliche spese. E l'eventuale lesione di siffatta potesta non e suscettibile di economica valutazione. (V. 107161, anno 1968, ed ivi citata 103860, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)