Sez. 1, Sentenza n. 994 del 10/06/1968 Ud. (dep. 08/10/1968) Rv. 109254 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATI FINANZIARI -INTERESSE PROTETTO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATI FINANZIARI -INTERESSE PROTETTO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod.pen. non e applicabile ai reati finanziari. Il reato finanziario, infatti, e reato di pericolo e non di danno, in quanto l'interesse giuridico che si protegge con le relative incriminazioni non e il patrimonio dello stato o di altro ente pubblico, bensi la potesta dello stato e di altri enti di imporre e di percepire Tributi per sopperire alle pubbliche spese. E l'eventuale lesione di siffatta potesta non e suscettibile di economica valutazione. (V. 107161, anno 1968, ed ivi citata 103860, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)