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Sez. U, Sentenza n. 13975 del 26/07/2004 (Rv. 575672 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Efficacia della sentenza penale, ivi compresa quella di patteggiamento, nel giudizio disciplinare - Artt. 653 e 445 cod. proc. pen. - Applicabilità - Nel testo novellato dalla legge n. 97 del 2001 - Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Stato
decisa il 2004-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575672-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati trovano applicazione l'art. 653 cod. proc. pen., concernente l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, nonché l'art. 445 cod. proc. pen., che esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi; né vi osta la circostanza che dette disposizioni siano state novellate dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, giacché questa legge, sebbene rechi nel titolo un espresso riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, concerne anche i procedimenti disciplinari dei professionisti e trova applicazione anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)