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Sez. L, Sentenza n. 6601 del 29/03/2005 (Rv. 580390 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Legge n. 97 del 2001 - Sentenze di patteggiamento pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore - Efficacia nel giudizio disciplinare - Sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2002 - Illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma primo, della legge - Inefficacia del giudicato - Conseguente ambito del giudizio disciplinare.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580390-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2002 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, comma primo, della legge n. 97 del 2001, nella parte in cui prevede che gli artt. 1 e 2 della stessa si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore - le sentenze di patteggiamento, pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge (la quale, innovando la disciplina relativa all'efficacia di tale sentenza nel giudizio disciplinare, ne ha previsto l'efficacia quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso), non hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, con la conseguenza che in questo giudizio l'accertamento dei fatti e la loro riferibilità all'incolpato devono avvenire in modo autonomo.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 2, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)