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Sez. 4, Ordinanza n. 39817 del 12/07/2012 Cc. (dep. 08/10/2012) Rv. 253736 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso straordinario, ex art. 625 bis, cod. proc. pen. proposto da soggetto condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzione in favore della cassa delle ammende - Inammissibilità per difetto di legittimazione attiva.
Stato
decisa il 2012-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253736-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

È inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato contro l'ordinanza della Corte di cassazione che ha dichiarato l'inammissibilità della sua richiesta di rimessione del processo, condannandolo al pagamento delle spese processuali e a sanzione in favore della cassa delle ammende, in quanto il rimedio eccezionale previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è proponibile solo dal condannato e non potendo essere considerato tale il soggetto destinatario solo di sanzioni processuali accessorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)