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Sez. 2, Sentenza n. 26339 del 12/05/2004 Cc. (dep. 10/06/2004) Rv. 229712 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Legittimazione del solo "condannato" - Ricorso contro sentenza emessa ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229712-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di ricorso straordinario avverso una decisione della Corte di cassazione l'art. 625 bis cod. proc. pen. prevede che tale impugnazione è ammessa solo "a favore del condannato". Tale espressione deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l'impugnazione straordinaria avverso una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile un suo precedente ricorso, rende definitiva una precedente sentenza di condanna dei giudici di merito. (Fattispecie in cui è stata esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso una sentenza resa ai sensi dello stesso articolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)