Sez. 3, Sentenza n. 1342 del 29/05/1964 (Rv. 301905 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - IN GENERE - AVVOCATO E PROCURATORE - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - IN GENERE - AVVOCATO E PROCURATORE - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 82 cod.proc.civ., l'ufficio di procuratore legalmente esercente, e quindi iscritto nell'albo locale, e richiesto soltanto davanti ai tribunali e alle corti di appello, laddove detta norma di rito, disponendo che, davanti al pretore, le parti possono stare in giudizio col ministero o con l'assistenza di un difensore, consente all'avvocato, in qualsiasi albo professionale egli sia iscritto, di unificare, nei giudizi pretorili, le funzioni di rappresentanza processuale e di difesa delle parti medesime, senza alcun limite territoriale. (V. 526/63; 2208/61; 65/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)