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Sez. 3, Sentenza n. 1342 del 29/05/1964 (Rv. 301905 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - IN GENERE - AVVOCATO E PROCURATORE - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301905-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - IN GENERE - AVVOCATO E PROCURATORE - ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 82 cod.proc.civ., l'ufficio di procuratore legalmente esercente, e quindi iscritto nell'albo locale, e richiesto soltanto davanti ai tribunali e alle corti di appello, laddove detta norma di rito, disponendo che, davanti al pretore, le parti possono stare in giudizio col ministero o con l'assistenza di un difensore, consente all'avvocato, in qualsiasi albo professionale egli sia iscritto, di unificare, nei giudizi pretorili, le funzioni di rappresentanza processuale e di difesa delle parti medesime, senza alcun limite territoriale. (V. 526/63; 2208/61; 65/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)