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Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 16/04/1984 (Rv. 434469 - 01)

AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER TRASGRESSIONI ALLE NORME DI POLIZIA FORESTALE - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - RICORSO PER CASSAZIONE CONCERNENTE LA SENTENZA RESA DAL PRETORE SULL'OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA - INGIUNZIONE - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434469-01

AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER TRASGRESSIONI ALLE NORME DI POLIZIA FORESTALE - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - RICORSO PER CASSAZIONE CONCERNENTE LA SENTENZA RESA DAL PRETORE SULL'OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA - INGIUNZIONE - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per trasgressioni alle norme di polizia forestale, il ricorso per Cassazione proposto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e quindi non soggetto alla stessa che opera retroattivamente solo con riguardo alle infrazioni con essa "ex novo" depenalizzate, è inammissibile qualora investa direttamente la sentenza resa dal pretore sulla opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, poiché l'appellabilità di tale sentenza, in applicazione dei principi generali del codice di rito, non è esclusa dall'art. 5 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, che espressamente la contempla, (come invece previsto dall'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317) e che non è stata modificata dalla successiva legge 24 dicembre 1975 n. 706, non riguardante la materia delle trasgressioni forestali. Questo principio manifestamente non pone il citato art. 5 in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversità di trattamento delle infrazioni forestali rispetto alle altre infrazioni amministrative per cui opera l'inappellabilità ed immediata ricorribilità della sentenza del pretore, tenuto conto che il doppio grado di giurisdizione configura criterio generale dell'ordinamento e che, quindi, una violazione di quel precetto costituzionale in ipotesi è configurabile solo per le norme derogatorie del criterio stesso e non per le norme che ne costituiscono applicazione. (V 5280/77, mass n 388940).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 09/10/1967 num. 950 art. 5, Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)