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Sez. L, Sentenza n. 5350 del 04/10/1988 (Rv. 459995 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - COLPA DEL LAVORATORE NELL'ESSERSI QUESTI AVVALSO DELLA COLLABORAZIONE DI UN TERZO - INCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1228 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459995-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - COLPA DEL LAVORATORE NELL'ESSERSI QUESTI AVVALSO DELLA COLLABORAZIONE DI UN TERZO - INCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1228 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

La prescrizione (di cui all'art. 5 della legge n. 604 del 1966) secondo cui costituisce Onere del datore di lavoro provare la giusta causa del licenziamento intimato al lavoratore subordinato, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il primo assuma che quest'ultimo versi in colpa (in eligendo o ad altro titolo) per essersi avvalso della collaborazione di un terzo nell'adempimento della propria obbligazione (nella specie: di tempestiva presentazione del certificato medico di malattia), senza che possa invece richiamarsi il disposto dell'art. 1228 cod. civ. (sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari) atteso che tale norma presuppone il regime di presunzione di colpa (sancito dall'art. 2118 cod. civ.) del contraente inadempiente in dipendenza del fatto materiale dell'inadempimento, mentre nell'ipotesi del licenziamento prevale la disciplina speciale dettata dal citato art. 5. (V 1592/88, mass n 457639; (V 2249/88, mass n 458061).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)