diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5295 del 28/05/1998 (Rv. 515897 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - RIPORTO - IN GENERE | Schema contrattuale astratto - Contenuto - Paradigma normativo fissato nel codice civile - Efficacia esclusiva - Insussistenza - Integrazione con le norme dettate in tema di contratti di borsa e con i relativi usi - Necessità - Conseguenze in tema di individuazione del luogo di perfezionamento del contratto.
Stato
decisa il 1998-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515897-01

CONTRATTI DI BORSA - RIPORTO - IN GENERE

Lo schema contrattuale astratto del contratto di riporto di borsa è costituito non soltanto dal paradigma normativo fissato dal codice civile, ma anche dalle disposizioni in tema di contratti di borsa e dagli usi ad essi relativi. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie contrattuale in cui il riportatore, con sede in Svizzera, aveva sostenuto che il contratto di riporto su titoli stipulato con un agente di cambio italiano doveva ritenersi concluso in Svizzera poiché, perfezionandosi il negozio "de quo" con "la consegna dei titoli" - art. 1549 cod. civ. -, tale consegna sarebbe dovuta avvenire, appunto, in territorio elvetico, sede del riportatore. La S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha, invece, ritenuto la legittimità della consegna dei titoli in Italia, attraverso il meccanismo della stanza di compensazione, con conseguente perfezionamento del contratto in territorio nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1549

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)