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Sez. 1, Sentenza n. 575 del 29/01/1982 (Rv. 418308 - 01)

BORSA - BORSA MERCI - CONTRATTI - IN GENERE - PREVALENZA DELL'ACCORDO ORALE DELLE PARTI RISPETTO AI "FISSATI BOLLATI" ED AI "FOGLIETTI PROVVISORI" - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI USI DI BORSA - PRINCIPIO DELLA NON APPARTENENZA DEL MANDATO E DELLA COMMISSIONE AI CONTRATTI FORMALI - CONFORMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418308-01

BORSA - BORSA MERCI - CONTRATTI - IN GENERE - PREVALENZA DELL'ACCORDO ORALE DELLE PARTI RISPETTO AI "FISSATI BOLLATI" ED AI "FOGLIETTI PROVVISORI" - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI USI DI BORSA - PRINCIPIO DELLA NON APPARTENENZA DEL MANDATO E DELLA COMMISSIONE AI CONTRATTI FORMALI - CONFORMITÀ.*

Non è richiesta la Forma scritta per le istruzioni e gli ordini che di volta in volta il cliente impartisce alla banca per operazione di borsa (compravendita di titoli, riporti) da compiere per suo conto. Pertanto, gli Usi di borsa che riconoscono all'accordo orale delle parti una netta prevalenza rispetto ai "fissati bollati" ed ai "foglietti provvisori" ai fini della perfezione e validità del contratto, sono conformi al principio secondo cui il mandato in genere, e quindi anche la commissione, non appartiene al novero dei contratti formali. (V 3727/69).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1549, Cod. Civ. art. 1731

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)