Sez. U - , Ordinanza n. 9436 del 05/04/2023 (Rv. 667444 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pensione dei pubblici dipendenti - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Ratei percepiti dagli eredi dopo il decesso del pensionato - Domanda di ripetizione proposta dall'INPS - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali; ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito giĆ certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario.
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)