Sez. L, Ordinanza n. 35363 del 18/12/2023 (Rv. 669590 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Ente previdenziale - Pagamenti indebiti - Accertamento passato in giudicato del giudice contabile - Azione restitutoria - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia restitutoria (nella specie, per il recupero delle somme erogate "sine titulo" come indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità) che scaturisce da una decisione del giudice contabile già passata in giudicato, in quanto il diritto di credito dell'ente previdenziale, ormai certo nell'an e nel quantum, ha assunto un'autonoma rilevanza e si sostanzia nella richiesta di restituzione di una somma corrisposta indebitamente.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)