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Sez. 3, Sentenza n. 401 del 28/08/1982 Ud. (dep. 20/01/1983) Rv. 156948 - 01

NAVIGAZIONE - ISCRIZIONE DI IMBARCAZIONI NEI PUBBLICI REGISTRI - FINALITÀ - NON VERITIERE DICHIARAZIONI SULLA DESTINAZIONE DI UNA NAVE - IPOTESI DI FALSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156948-01

NAVIGAZIONE - ISCRIZIONE DI IMBARCAZIONI NEI PUBBLICI REGISTRI - FINALITÀ - NON VERITIERE DICHIARAZIONI SULLA DESTINAZIONE DI UNA NAVE - IPOTESI DI FALSITÀ - ESCLUSIONE.*

La iscrizione di una nave o di un galleggiante nei pubblici registri ha la finalità di identificare la nave nei suoi elementi caratteristici e di attribuire ad essa la qualifica di "nazionale", nonché di pubblicità dichiarativa per rendere opponibile ai terzi le vicende dell'imbarcazione; quindi devesi escludere che la iscrizione nel registro navale di una imbarcazione da diporto sia atto destinato a provare la verità del fatto che la nave o l'imbarcazione è destinata a tale scopo. (in applicazione di tale principio la suprema Corte ha ritenuto che non risponde del reato previsto dall'art. 479 né di quello previsto dall'art. 483 il privato che, all'atto della iscrizione nel registro navale di un natante, abbia falsamente indicato che si trattasse di imbarcazione destinata al diporto). (Conf mass n 155575).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 303, Regol. della Navig. Marittima art. 303, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 315, Regol. della Navig. Marittima art. 315, Legge 06/03/1976 num. 51 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)