diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5515 del 08/09/1983 (Rv. 430446 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - ATTUAZIONE DI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ESPROPRIAZIONI DISPOSTE DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SU INIZIATIVA DI COOPERATIVE EDILIZIE O DI CONSORZI DA ESSE COSTITUITI - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'ESPROPRIATO PER SOSTENERE LA NECESSITÀ DELLA ISTANZA DEI COMUNI AI FINI DELLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO ABLATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1983-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430446-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - ATTUAZIONE DI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ESPROPRIAZIONI DISPOSTE DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SU INIZIATIVA DI COOPERATIVE EDILIZIE O DI CONSORZI DA ESSE COSTITUITI - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'ESPROPRIATO PER SOSTENERE LA NECESSITÀ DELLA ISTANZA DEI COMUNI AI FINI DELLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO ABLATIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Con riguardo alle espropriazioni disposte dal Presidente della giunta regionale per l'attuazione di piani di edilizia economica e popolare, nella disciplina di cui alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed al d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, le cooperative edilizie od i consorzi da esse costituite possono essere "destinatari" delle espropriazioni medesime, in qualità di "affidatari" dell'esecuzione del programma edificatorio (artt. 57 della legge n. 865 del 1971 e 5 del d.P.R. n. 1036 del 1972), e, pertanto, sono soggetti non estranei al relativo procedimento. Ne consegue che, in dette espropriazioni, la controversia promossa dall'espropriato per sostenere che il provvedimento ablativo sia stato illegittimamente emesso su iniziativa di quelle cooperative o di quei consorzi, anziché su istanza dei comuni, non pone in contestazione la esistenza stessa del potere espropriativo, ma investe la correttezza del suo Esercizio, sicché, ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 57, DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)