Sez. L, Sentenza n. 15721 del 12/08/2004 (Rv. 575541 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di pensionamento anticipato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni degli accordi sindacali e l'individuazione della volontà delle parti sono riservate alla competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale contenute negli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato una società a pagare in favore di un ex dipendente una somma a titolo di complemento di liquidazione e di indennità di mancato preavviso del licenziamento, in relazione ad accordo sindacale aziendale del 31 gennaio 1990, avente ad oggetto la corresponsione dei predetti trattamenti integrativi in caso di domanda di pensionamento anticipato dei lavoratori, escludendo che dall'accordo emergesse la comune volontà delle parti di subordinarne l'efficacia alla circostanza che il pensionamento anticipato avvenisse nell'ambito del regime normativo della legge 15 maggio 1989, n. 181, interpretazione, questa, sostenuta dalla società che, a seguito della entrata in vigore della successiva legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedente maggiori oneri economici per le imprese, aveva comunicato ai dipendenti la revoca dell'applicazione dei trattamenti integrativi di cui all'accordo del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/05/1989 num. 181 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)