Sez. U, Sentenza n. 18264 del 08/07/2019 (Rv. 654625 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sospensione del procedimento in pendenza di giudizio penale - Emissione di provvedimento cautelare di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio - Sopravvenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato incolpato - Caducazione dell'interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nella vigenza delle norme anteriori al d.lgs. n. 109 del 2006, la cessazione dal servizio per collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare non determina la caducazione del provvedimento cautelare di sospensione "di diritto" dalle funzioni e dallo stipendio emesso in pendenza di giudizio penale, ai sensi dell'art. 31, comma 1, r.d.lgs. n. 511 del 1946 (vigente ratione temporis), né di quello di sospensione c.d. "provvisoria" emanato dopo la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere ex art. 30 del medesimo regio decreto, qualora l'incolpato non li abbia impugnati, né determina il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del giudizio disciplinare, atteso che gli effetti prodotti dal provvedimento di sospensione cautelare di natura provvisoria non possono "cristallizzarsi" in conseguenza della cessazione dal servizio avvenuta nel corso del procedimento penale, tenuto altresì conto del principio di buon andamento all'Amministrazione della giustizia, in virtù del quale persiste l'interesse a una pronuncia sul merito in considerazione non solo dell'elevato onere finanziario cui sarebbe esposta la stessa amministrazione in caso di una pronuncia di improcedibilità che comporterebbe la ricostruzione economica e giuridica della carriera del magistrato incolpato, ma anche dell'interesse a tutelare l'immagine ed il prestigio della Magistratura.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 105, Costituzione art. 110, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 30, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 31 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)