Sez. 2, Sentenza n. 2857 del 09/02/2026 (Rv. 677446-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni del Codice della Strada - Art. 201, comma 5, c.d.s. - Estinzione del potere sanzionatorio - Tardiva notificazione del verbale - Opposizione all’ingiunzione o alla cartella di pagamento - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, l'estinzione del potere sanzionatorio conseguente alla tardiva notificazione del verbale di accertamento può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione al predetto verbale, e non anche con l'opposizione alla successiva ordinanza ingiunzione, non essendovi, a differenza che nel caso di omessa notifica, ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notifica della cartella di pagamento, e costituendo la notifica tempestiva del verbale un requisito di validità, ma non di esistenza, del titolo esecutivo dallo stesso integrato, il cui rimedio tipico è dato dalla sua opposizione.
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 202 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)