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Sez. 1, Sentenza n. 17962 del 30/03/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228292 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Nozione di abitazione - Comprensivo anche delle relative appartenenze - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228292-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di detenzione domiciliare, il concetto di abitazione comprende sia il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica che le sue pertinenze esclusive, in quanto non si differenzia da quello previsto ai fini della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)