Sez. 6, Sentenza n. 47317 del 28/10/2016 Ud. (dep. 10/11/2016) Rv. 268500 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE | Soggetto in detenzione domiciliare - Divieto di allontanamento dalla propria abitazione - Nozione di abitazione agli effetti dell'art. 385 cod. pen. - Spazi aperti pertinenziali - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE
In tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di soggetto sorpreso in abbigliamento casalingo, sulla strada adiacente l'abitazione ed all'esterno della recinzione che delimitava l'immobile, intento a spazzare il cancello ed a liberare il binario di scorrimento che ne impediva la chiusura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)