Sez. 3, Sentenza n. 47076 del 16/11/2007 Ud. (dep. 19/12/2007) Rv. 238620 - 01
LAVORO - IN GENERE | Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto - D.Lgs. n. 257 del 2006 - Inosservanza del piano di lavoro e delle sue prescrizioni - D.Lgs. n. 277 del 1991 - Continuità normativa - Sussistenza - Disciplina penale più favorevole - Individuazione.
LAVORO - IN GENERE
In tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, è ravvisabile continuità normativa tra la fattispecie di inosservanza del piano di lavoro o delle sue prescrizioni, prima prevista dal combinato disposto degli artt. 34, comma quinto, e 50, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (abrogati dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257) ed oggi contemplata dal combinato disposto degli artt. 59 septies, lett. d), 59 quaterdecies, 59 duodecies e 89, lett. a) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nuova disciplina penale, quest'ultima, che deve ritenersi più favorevole rispetto a quella abrogata, in quanto a parità di sanzione detentiva è invece inferiore quella pecuniaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 34 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 50 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 59 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 59 duodecies CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/2006 num. 257, Decreto Legisl. 25/07/2006 num. 257 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)