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Sez. 3, Sentenza n. 40196 del 11/10/2007 Ud. (dep. 30/10/2007) Rv. 238015 - 01

LAVORO - IN GENERE | Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto - D.Lgs. n. 257 del 2006 - Omessa presentazione ed omessa predisposizione del piano di lavoro - D.Lgs. n. 277 del 1991 - Disciplina penale più favorevole - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238015-01

LAVORO - IN GENERE

In tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, la disciplina penale prevista dall'art. 89, comma secondo, lett. b) e lett. b - ter) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 per i reati di omessa presentazione ed omessa predisposizione del piano di lavoro (art. 59 duodecies) deve ritenersi più favorevole rispetto a quella prima contemplata dall'abrogato art. 34 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, in quanto inferiore è la pena pecuniaria prevista dalla nuova disciplina sanzionatoria. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì precisato che il reato di omessa presentazione rimane assorbito in quello di omessa predisposizione del piano).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 59 n. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/2006 num. 257, Decreto Legisl. 25/07/2006 num. 257 art. 5, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)