Sez. 1, Sentenza n. 6734 del 27/04/1987 Ud. (dep. 22/05/1987) Rv. 176058 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - REGRESSIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI - NULLITÀ DI ATTI - ACQUISIZIONE PROBATORIA - OBBLIGO DEL GIUDICE - AI FINI DELLA REGRESSIONE DEL PROCESSO - CASO DI SPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ - EFFETTI - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - REGRESSIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI - NULLITÀ DI ATTI - ACQUISIZIONE PROBATORIA - OBBLIGO DEL GIUDICE - AI FINI DELLA REGRESSIONE DEL PROCESSO - CASO DI SPECIE.*
In virtù della normativa vigente l'annullamento della sentenza di primo grado, per verificatasi nullità, con la conseguente regressione del processo si verifica solo quando la sentenza stessa si trova rispetto all'atto nullo in rapporto di dipendenza, così come previsto dall'art. 189, primo comma cod. proc. pen. anche quando la nullità sia riconducibile nell'ambito dello art. 185 cod. proc. pen.. ne consegue che in caso di nullità di Atti di acquisizione probatoria occorre accertare se vi sia stata una concatenazione causale e una dipendenza sostanziale tra quelli e gli Atti successivi, che solo in questo caso risultano anch'essi invalidi. (nella specie, il giudice di secondo grado ritenne la nullità di testimonianze raccolte in primo grado, la cui sentenza, però, non si fondava solo su di esse, ma respinse la nullità della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione, con il principio di cui sopra, ha confermato sul punto la decisione). (V mass n 124047; (V mass n 125272, per il regresso in istruttoria; (V mass n 125675; (V mass n 137745; (V mass n 141971; (V mass n 146796; (V mass n 148179, con enunciazione conforme del principio per fattispecie diverse).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 189 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)