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Sez. 1, Sentenza n. 4342 del 09/02/1979 Ud. (dep. 15/05/1979) Rv. 141971 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - EFFETTI - ATTI PROPULSIVI - COMUNICAZIONE DELLA NULLITA AGLI ATTI SUCCESSIVI - ATTI DI ACQUISIZIONE PROBATORIA - ESCLUSIONE DELL'ESTENSIONE DEL VIZIO AGLI ATTI CONSECUTIVI - CONSEGUENZA - INUTILIZZABILITA DELL'ATTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141971-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONE DI NULLITA - EFFETTI - ATTI PROPULSIVI - COMUNICAZIONE DELLA NULLITA AGLI ATTI SUCCESSIVI - ATTI DI ACQUISIZIONE PROBATORIA - ESCLUSIONE DELL'ESTENSIONE DEL VIZIO AGLI ATTI CONSECUTIVI - CONSEGUENZA - INUTILIZZABILITA DELL'ATTO - FATTISPECIE.*

L'art 189 cod proc pen presuppone la distinzione tra Atti propulsivi e Atti di acquisizione probatoria, con la conseguenza che, mentre nei primi si ha una propagazione della nullita agli Atti consecutivi, nei secondi e da escludere tale propagazione, determinando la nullita dell'atto soltanto l'impossibilita di utilizzare il mezzo di prova irritualmente assunto. (nella specie, sulla base dell'anzidetto principio, si e ritenuto che la nullita dell'interrogatorio dell'imputato non possa comunicarsi agli Atti successivi ed in particolare agli altri interrogatori resi dal medesimo imputato nel piu assoluto rispetto delle forme previste dalla legge processuale).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)