Sez. T, Ordinanza n. 17494 del 02/06/2026 (Rv. 679355-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione in materia tributaria - Credito effettivamente sussistente - Omessa dichiarazione - Compensazione - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie. TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
L'utilizzo in compensazione di un credito effettivamente sussistente benché non inserito nella dichiarazione non è riconducibile all'ipotesi dell'omesso versamento per indebita compensazione, restando configurabile la sola violazione formale correlata all'omessa dichiarazione dell'annualità di maturazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di un credito IVA maturato nell'anno 2009, tardivamente dichiarato e portato in compensazione nell'anno 2010, ha ritenuto inapplicabile la sanzione per omesso versamento, sussistendo soltanto una violazione formale, già di per sé sanzionata dall'ordinamento per l'omesso invio della dichiarazione IVA).
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)