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Sez. L, Sentenza n. 2563 del 17/04/1985 (Rv. 440374 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ESPLETAMENTO SU DELEGA DEL SUPERIORE DI ALCUNI COMPITI PROPRI DELLE CATEGORIE PIÙ ELEVATE - DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO IN DETTA CATEGORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN IMPIEGATO DEL BANCO DI NAPOLI CON MANSIONI SVOLTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI PEGNI SU DELEGA DEL CASSIERE "ADDETTO AL GUARDAROBA".*
Stato
decisa il 1985-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440374-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ESPLETAMENTO SU DELEGA DEL SUPERIORE DI ALCUNI COMPITI PROPRI DELLE CATEGORIE PIÙ ELEVATE - DIRITTO ALL'INQUADRAMENTO IN DETTA CATEGORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN IMPIEGATO DEL BANCO DI NAPOLI CON MANSIONI SVOLTE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI PEGNI SU DELEGA DEL CASSIERE "ADDETTO AL GUARDAROBA".*

Il diritto dell'impiegato all'inquadramento in una categoria più elevata non può di per sè conseguire all'espletamento, su delega del superiore, di alcuni compiti propri di detta categoria, qualora, alla stregua dei patti contrattuali, la delega stessa debba intendersi limitata ad attività materiali, o comunque di minore importanza, come tali inidonee ad integrare l'espletamento di fatto delle mansioni della categoria rivendicata. (nella specie, un impiegato del Banco di Napoli, inquadrato nel grado nono, reclamava il grado ottavo, in relazione a compiti svolti nell'ambito dell'attività di revisione dei pegni, su delega del cassiere "addetto al guardaroba". La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto incensurabile la statuizione di rigetto della domanda resa dai giudici del merito, in quanto fondata su un'interpretazione delle "istruzioni sul funzionamento del servizio di pegnorazione" di detto istituto, di natura negoziale, condotta nel rispetto delle comuni norme di ermeneutica contrattuale ed adeguatamente motivata).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)