Sez. L, Sentenza n. 10370 del 03/12/1994 (Rv. 489004 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI | Certificato medico attestante un prolungamento dell'assenza del lavoratore per malattia oltre il termine previsto dal medico fiscale di controllo - Inesistenza della malattia - Onere probatorio del datore di lavoro - Mezzi - Controllo ex art. 5 st. lavoratori - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI
Nell'ipotesi in cui il lavoratore assente per malattia, successivamente alla visita fiscale di controllo, invii un nuovo certificato redatto dal medico curante attestante il prolungamento dell'infermità oltre la data di guarigione indicata come prognosi in occasione di detta visita, incombe sul datore di lavoro la prova dell'inesistenza della malattia - o della non veridicità delle attestazioni sanitarie di parte - mediante il controllo effettuato ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 300 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)