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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19910 del 27/07/2018 (Rv. 650290 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Omessa notifica al litisconsorte necessario - Conseguenze – Integrazione del contraddittorio “iussu iudicis” - Necessità – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650290-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

L'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice - in mancanza della quale si verifica una nullità rilevabile d'ufficio nei gradi successivi - anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)