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Sez. 3, Sentenza n. 5640 del 02/12/2011 Cc. (dep. 14/02/2012) Rv. 251892 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Dichiarazione infedele - Imposta evasa - Accertamento con adesione e concordato fiscale - Vincolatività per il giudice - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2011-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251892-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), il giudice non è vincolato, nella determinazione dell'imposta evasa, all'imposta risultante a seguito dell'accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente. (In motivazione la Corte ha, però, precisato che, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell'iniziale pretesa tributaria dell'Erario al fine della verifica del superamento o meno della soglia di punibilità, occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)