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Sez. 3, Sentenza n. 15899 del 02/03/2016 Ud. (dep. 18/04/2016) Rv. 266817 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omessa dichiarazione a fini IRPEF o IVA - Determinazione dell'imposta evasa - Dati bancari - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266817-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione IRPEF o IVA, il giudice, nel determinare l'ammontare dell'imposta evasa, sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi di esercizio detraibili, può fare ricorso alle risultanze delle indagini bancarie svolte nella fase dell'accertamento tributario, a condizione che proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di riscontro, eventualmente acquisiti anche "aliunde", che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, privilegiando il dato fattuale reale rispetto a quello di natura meramente formale che caratterizza l'ordinamento fiscale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna che - assumendo quale prova della commissione del reato le sole emergenze dei dati bancari - aveva attribuito valenza di riscontro al silenzio serbato dall'imputato e alla deposizione dell'operatore dell'amministrazione finanziaria, che si era limitato ad illustrare le modalità dell'accertamento induttivo seguito per la determinazione dell'imponibile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)