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Sez. U, Sentenza n. 11683 del 05/12/1990 (Rv. 470053 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESA CESSIONARIA DEL PORTAFOGLIO - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI DIPENDENTI - PREESISTENZA DI FORMALE ASSUNZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470053-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESA CESSIONARIA DEL PORTAFOGLIO - OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI DIPENDENTI - PREESISTENZA DI FORMALE ASSUNZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito con legge n. 738 del 1978), l'Obbligo dell'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa di assumere i dipendenti di quest'ultima postula soltanto la reale preesistenza dei rapporti di lavoro e non esige anche che questi risultino da una formale assunzione ad opera dell'impresa posta in liquidazione e dai libri contabili della medesima. Pertanto, la Mancanza di tali elementi formali è del tutto irrilevante quando risulti altrimenti provato il requisito della pregressa esistenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato, dovendo l'Obbligo di riassunzione essere riferito - in Mancanza di un formale provvedimento di assunzione dell'impresa in liquidazione- alla qualifica spettante in base alle mansioni di fatto svolte dal lavoratore, senza che l'indagine in ordine al requisito predetto, alla quale non è di ostacolo l'estraneità dell'impresa cessionaria al pregresso rapporto con l'impresa sottoposta a liquidazione, implichi la necessaria partecipazione al giudizio della società presso la quale il lavoratore risultava formalmente inquadrato. (V 3431/85, mass n 441086).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 5, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)