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Sez. 3, Sentenza n. 4302 del 02/07/1981 (Rv. 414988 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA - IMMOBILE DESTINATO AD ESERCIZIO COMMERCIALE - DESTINAZIONE AD UNA FUNZIONE COMPLEMENTARE RISPETTO ALL'ATTIVITA PATTUITA, CONTINUATA IN ALTRO LOCALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA -CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO - PROSECUZIONE DELLA VENDITA IN LOCALE CONTIGUO E DESTINAZIONE DEL LOCALE PRECEDENTE A MOSTRA E VETRINA).*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414988-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA - IMMOBILE DESTINATO AD ESERCIZIO COMMERCIALE - DESTINAZIONE AD UNA FUNZIONE COMPLEMENTARE RISPETTO ALL'ATTIVITA PATTUITA, CONTINUATA IN ALTRO LOCALE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA -CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO - PROSECUZIONE DELLA VENDITA IN LOCALE CONTIGUO E DESTINAZIONE DEL LOCALE PRECEDENTE A MOSTRA E VETRINA).*

In tema di locazione di immobile urbano destinato per contratto ad Esercizio commerciale, non e configurabile la cessazione dell'attivita - che, ai sensi dell'art 3 n 2 della legge 23 maggio 1950 n 253, comporta la decadenza del conduttore dal beneficio della proroga legale del contratto - qualora il locale venga adibito ad una funzione complementare rispetto all'attivita pattuita, che il conduttore continua ad esercitare in altro locale. (nella specie, il conduttore, continuando l'Esercizio di vendita di capi di abbigliamento e confezioni in un locale contiguo, aveva adibito quello originariamente locato per tale attivita a 'mostra e vetrinĂ . La suprema Corte, sulla base del principio di cui sopra, ha reputato esatta la decisione del giudice del merito che aveva escluso che la modificazione integrasse una cessazione di attivita).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)