Sez. L, Sentenza n. 5656 del 11/06/1990 (Rv. 467649 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA AL PAGAMENTO DI UN DETERMINATO NUMERO DI MENSILITÀ - TITOLO ESECUTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - BUSTE PAGA COSTITUENTI LA PREMESSA DELLA LIQUIDAZIONE - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA AL PAGAMENTO DI UN DETERMINATO NUMERO DI MENSILITÀ - TITOLO ESECUTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - BUSTE PAGA COSTITUENTI LA PREMESSA DELLA LIQUIDAZIONE - RILEVANZA.*
La sentenza con cui il giudice del merito, accertata l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione (ex art. 8 legge n. 604 del 1966 o ex art. 18 statuto lavoratori), costituisce titolo esecutivo, ove la giustificazione del credito del lavoratore risulti da operazioni meramente aritmetiche sulla base dei dati contenuti nelle buste paga, che - esibite in giudizio, ancorché non espressamente menzionate nella sentenza - abbiano costituito la premessa della liquidazione così operata. (V 181/82, mass n 417870; (V 4315/81, mass n 414988).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)