Sez. U - , Ordinanza n. 18173 del 24/07/2017 (Rv. 645128 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda proposta all’INAIL ex art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Risarcimento danni per ritardata evasione - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal ritardo con cui l’INAIL ha evaso l’istanza per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto, ai fini dei benefici ex art. 13 della l. n. 257 del 1992, in quanto fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 133, comma 1, lett. a) n.1, del d.lgs. n. 104 del 2010, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che non è dedotta la violazione del diritto soggettivo ai suddetti benefici ma il ritardo con cui l’ente vi ha provveduto.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)