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Sez. U, Ordinanza n. 22612 del 24/10/2014 (Rv. 632416 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia promossa dallo straniero per il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2014-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632416-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia promossa dallo straniero nei confronti del Ministero degli esteri per il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, cod. proc. amm., non essendo dedotta la violazione del diritto soggettivo al ricongiungimento familiare, ma l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto il suo riconoscimento, senza che ne derivi illegittimità costituzionale, in quanto il giudice amministrativo assicura una tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita dal giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)