Sez. 2, Sentenza n. 7778 del 14/04/2005 (Rv. 581827 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Competenza - Individuazione - Costruzioni civili in cemento armato - Progettazione - Competenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (d'attuazione della legge n. 1395 del 1923), e come si ricava anche dalle leggi n. 1068 del 1971 e n. 64 del 1974 (che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche) nonché dalla legge n. 144 del 1949 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo art., solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, non richiedenti particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non comportanti pericolo per le persone, restando la suddetta competenza comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali (In applicazione del suindicato principio la Corte Cass. ha escluso potersi considerare priva di pericolo per la pubblica incolumità e conseguentemente rientrare nella competenza del geometra, la redazione di un piano di lottizzazione comprendente la progettazione di due complessi residenziali, ciascuno di tre piani fuori terra, oltre a cantine e boxes, trattandosi in tal caso di opere comportanti la soluzione di problemi tecnici non solo in ordine ai calcoli del cemento armato, ma anche in relazione alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 724 art. 16 lett. M, Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 art. 1, Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 7 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 144 CORTE COST., Legge 05/11/1971 num. 1068, Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)