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Sez. 2, Sentenza n. 3021 del 15/02/2005 (Rv. 580063 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Costruzioni civili in cemento armato - Progettazione - Competenza - Esclusione - Fattispecie in materia di manufatti "isostatici".
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580063-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI

A norma dell'art. 16, lett. m), R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (d'attuazione della legge n. 1395 del 1923), e come si ricava anche dalla legge n. 1068 del 1971 dalla legge n. 64 del 1974 (che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche) nonchè dalla legge n. 144 del 1949 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo art., solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando la suddetta competenza comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali (Nel fare applicazione del suindicato principio la Corte Cass. ha rigettato l'impugnazione, considerando infondata la tesi del ricorrente secondo cui nel suindicato divieto per i geometri non ricadrebbero i manufatti "isostatici", da realizzare per intero in conglomerato, senza iterazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale, altresì escludendo che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio d'alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 lett. M CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 art. 1, Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 7 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 144 CORTE COST., Legge 05/11/1971 num. 1068, Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)