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Sez. 3, Sentenza n. 5831 del 24/05/1993 (Rv. 482481 - 01)

Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di persone - Responsabilità del vettore - In genere | Responsabilità extracontrattuale del vettore - Onere probatorio del danneggiato.
Stato
decisa il 1993-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482481-01

Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di persone - Responsabilità del vettore - In genere

Ai fini del riconoscimento della responsabilità extracontrattuale del vettore (configurabile in caso di violazione di diritti che alla persona danneggiata spettino indipendentemente dal contratto di trasporto) è necessario che il comportamento di quest'ultimo sia valutato, anche ai fini dell'onere probatorio, non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma in base alle regole della responsabilità aquiliana. Pertanto, non può farsi ricorso alla responsabilità "ex recepto", che, essendo accessoria all'obbligazione contrattuale del trasporto, non è configurabile al di fuori ed indipendentemente da questo, ma è necessario che siano individuati specifici fatti e comportamenti del vettore, che costituiscono illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e che incombe a colui che si assume danneggiato di provare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)