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Sez. 3, Sentenza n. 9984 del 14/11/1996 (Rv. 500549 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Restituzione del prezzo al compratore a seguito di risoluzione consensuale - Diritto correlativo del venditore alla restituzione della merce - Perdita di questa per illecito del dipendente del vettore - Azione di danno del venditore nei confronti del vettore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500549-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE

Se il venditore - mittente del contratto di trasporto in forza di risoluzione consensuale restituisce al compratore - destinatario della merce vendutagli il prezzo di essa, ha diritto ad averne la restituzione; ma se questa prestazione è divenuta impossibile perché la merce si è perduta per fatto illecito del dipendente del vettore, il suddetto venditore - mittente è legittimato ad agire nei confronti di questo per ottenere il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)