Sez. L, Sentenza n. 9397 del 06/09/1991 (Rv. 473749 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani | Beneficio dell'aliquota ridotta del contributo dovuto alla C.U.A.F. - Destinatari - Imprese artigiane costituite in forma di società di persone - Condizioni - Mancata iscrizione negli elementi ex legge n. 1533 del 1956 dei soli esclusi dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie (soci di capitale) e dei soci optanti per l'assicurazione già fruita - Influenza - Esclusione.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani
Il beneficio dell'aliquota ridotta del contributo dovuto alla cassa unica assegni familiari, stabilito dall'art. 20, primo comma, n. 1, del D.L. 2 marzo 1974 n. 30 (convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114) e successive modificazioni, a favore dei "datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi per l'assistenza di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni", spetta anche alle imprese artigiane costituite in forma di società di persone, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860 sulla disciplina giuridica dell'artigianato (cioè che la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale) e risultino inoltre iscritti negli elenchi di cui alla citata legge n. 1533 del 1956 i soci "titolari" dell'impresa collettiva, come definiti dall'art. 8 del d.P.R. 18 marzo 1957 n. 266, che erano soggetti (prima della entrata in funzione del servizio sanitario nazionale) alla assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani istituita dalla predetta legge n. 1533 del 1956; non è, pertanto, di ostacolo all'applicazione del beneficio contributivo nei riguardi delle società artigiane il fatto che non siano iscritti nei suindicati elenchi i soci che, per espressa previsione di legge, erano esclusi dall'assicurazione obbligatoria di cui innanzi, cioè i cosiddetti "soci di capitale" (i quali non prestano lavoro professionale, anche manuale, nell'impresa) ed i soci che, a norma dello art. 1, ultimo comma, della legge n. 1533 del 1956, avevano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria "per qualsiasi altro titolo" ed avevano optato per la forma di assistenza di cui già godevano.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 29/12/1956 num. 1533 CORTE COST., DPR 18/03/1957 num. 266 art. 8, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)