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Sez. 1, Sentenza n. 2495 del 06/03/1998 (Rv. 513416 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Compagine sociale composta da due soci - Socio non apportatore di opera manuale - Automatica attribuzione della qualifica di imprenditore artigiano - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513416-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

Confligge con la lettera e con la "ratio" delle norme di cui agli artt. 2 e 3 della legge 443 del 1985 l'assunto secondo cui il socio non apportatore di opera manuale di un'impresa artigiana composta da due persone debba, in conseguenza della sola vicenda della sua formale contitolarità dell'impresa, essere considerato, al pari del socio apportatore di opera manuale, personalmente imprenditore artigiano, mentre, a mente del citato art. 2 della legge 443 del 1985, imprenditore artigiano è, pur sempre, soltanto colui che eserciti personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa stessa, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Ne consegue che non tutti i soci di una impresa artigiana possono, in assenza dei requisiti specificamente e tassativamente elencati nelle citate norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e per il solo fatto di risultare contitolari della relativa impresa, legittimamente dirsi "imprenditori artigiani", pur espletando, nell'organizzazione del lavoro, incombenze meramente amministrative e senza, per contro, svolgere la (necessaria) attività manuale, prestata, invece, dal (dai) consoci. (Nell'affermare il principio di dritto di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione dagli elenchi nominativi degli artigiani avanzata, a fini di sgravi contributivi, dal socio di un panificio che aveva evidenziato, a fondamento della richiesta, la sua qualità di socio non apportatore di opera manuale nella società).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 433 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 433 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)