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Sez. L - , Ordinanza n. 9148 del 31/03/2023 (Rv. 667173 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (c.d. "whistleblowing") - Tutela del dipendente - Contenuto - Esimente generalizzata per illeciti commessi dal lavoratore - Esclusione - Rilevanza ai fini della scelta della sanzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2023-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667173-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dalla l. n. 190 del 2012 (c.d. "whistleblowing"), salvaguarda il lavoratore da reazioni ritorsive dirette ed indirette provocate dalla sua denuncia e dall'applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti, ma non istituisce un'esimente generalizzata per tutte le violazioni disciplinari che il dipendente, da solo o in concorso con altri, abbia commesso, al più potendosi valorizzare - ai fini della scelta della sanzione da irrogare - il suo ravvedimento operoso e l'attività collaborativa svolta nella fase di accertamento dei fatti.

Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54 bis, Legge 06/11/2012 num. 190 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)