Sez. L, Sentenza n. 1597 del 13/02/1987 (Rv. 451011 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DELLE RELATIVE REGOLE LEGALI - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INDICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI VIOLATI - ONERE DEL RICORRENTE - FATTISPECIE RELATIVE AL CCNL 1 APRILE 1979 PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA IN TEMA DI FORMA DELLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA MALATTIA DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DELLE RELATIVE REGOLE LEGALI - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INDICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI VIOLATI - ONERE DEL RICORRENTE - FATTISPECIE RELATIVE AL CCNL 1 APRILE 1979 PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA IN TEMA DI FORMA DELLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA MALATTIA DEL LAVORATORE.*
La parte che, in Sede di legittimità , censuri per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, ha l'Onere di indicare specificamente i canoni ermeneutici violati da tale giudice. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto non indispensabile, ai sensi dell'art. 27 del C.C.n.L. 1 aprile 1979 per i dipendenti degli istituti di vigilanza, l'adozione della Forma scritta per la comunicazione al datore di lavoro della malattia del lavoratore). (V 3985/86, mass n 446800).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/04/1979 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)