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Sez. L, Sentenza n. 1597 del 13/02/1987 (Rv. 451011 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DELLE RELATIVE REGOLE LEGALI - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INDICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI VIOLATI - ONERE DEL RICORRENTE - FATTISPECIE RELATIVE AL CCNL 1 APRILE 1979 PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA IN TEMA DI FORMA DELLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA MALATTIA DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451011-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DELLE RELATIVE REGOLE LEGALI - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INDICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI VIOLATI - ONERE DEL RICORRENTE - FATTISPECIE RELATIVE AL CCNL 1 APRILE 1979 PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA IN TEMA DI FORMA DELLA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA MALATTIA DEL LAVORATORE.*

La parte che, in Sede di legittimità, censuri per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, ha l'Onere di indicare specificamente i canoni ermeneutici violati da tale giudice. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto non indispensabile, ai sensi dell'art. 27 del C.C.n.L. 1 aprile 1979 per i dipendenti degli istituti di vigilanza, l'adozione della Forma scritta per la comunicazione al datore di lavoro della malattia del lavoratore). (V 3985/86, mass n 446800).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/04/1979 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)