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Sez. L, Sentenza n. 3985 del 14/06/1986 (Rv. 446800 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURE PROPONIBILI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446800-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURE PROPONIBILI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto privato è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, essendo possibile alla Corte di Cassazione soltanto il controllo della bontà della motivazione e della legittima applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.. a tale fine, la parte che propone il ricorso per Cassazione è tenuta, in ossequio al principio della specificità dei motivi (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.), ad indicare in modo chiaro le asserite carenze della sentenza con riguardo ai criteri suddetti, fra i quali è prioritario quello fondato sulla ricerca dell'effettiva volontà delle parti contraenti senza limitarsi al senso letterale delle parole. (nella specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso, secondo cui la lettera dell'art. 24 del C.C.n.L. 18 dicembre 1975 per i dirigenti di aziende commerciali indica che la decadenza considerata da tale clausola in relazione all'anzianità convenzionale riguarda solo i dirigenti di nuova assunzione). (V 2985/85, mass n 440704; (V 869/85, mass n 439052).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 4, Contr. Coll. 18/12/1975 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)