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Sez. L, Sentenza n. 10802 del 09/11/1990 (Rv. 469701 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - DESTINATARI - LAVORATORI ASSUNTI OBBLIGATORIAMENTE - INCLUSIONE - RIPRISTINO DELL'ALIQUOTA OBBLIGATORIA E RICHIAMO ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 79 DEL 1983 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469701-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - DESTINATARI - LAVORATORI ASSUNTI OBBLIGATORIAMENTE - INCLUSIONE - RIPRISTINO DELL'ALIQUOTA OBBLIGATORIA E RICHIAMO ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 79 DEL 1983 - IRRILEVANZA.*

In tema di collocamento obbligatorio l'art. 10 della legge n. 482 del 1968, nello stabilire che ai lavoratori appartenenti alle categorie protette si applica il normale trattamento giuridico, rende applicabile nei loro confronti tutte le forme ordinarie di licenziamento, tra cui deve annoverarsi - oltre al licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo - anche il licenziamento collettivo, non rilevando in contrario né la circostanza che, a seguito del licenziamento di tali lavoratori l'aliquota obbligatoria di legge eventualmente rimanga scoperta, giacché tale evenienza ha come unica conseguenza quella di far insorgere in capo al datore di lavoro un nuovo Obbligo di assumere altri lavoratori protetti, né il richiamo al disposto dello art. 9 della legge 25 marzo 1983 n. 79, che ha fatto Obbligo alle sole imprese per le quali sono eccezionalmente sospesi gli obblighi derivanti dalla legge n. 482 citata (ossia alle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive o soggette ad amministrazione straordinaria, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni) di non procedere al licenziamento collettivo di invalidi in numero superiore alla percentuale prevista dalla legge n. 482 citata, atteso che tale norma non si riferisce alla generalità delle imprese, ma soltanto a quelle che versano nella situazione suddetta. (Conf 5103/87, mass n 453699; (Conf 4718/86, mass n 447425).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)