Sez. 2, Sentenza n. 804 del 13/03/1969 (Rv. 339133 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - A DIFESA DEL CONDOMINIO - GIUDIZI INIZIATI DALL'AMMINISTRATORE - INTERVENTO DEL CONDOMINO - IMPUGNAZIONI DA PARTE DEL CONDOMINO - AMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - A DIFESA DEL CONDOMINIO - GIUDIZI INIZIATI DALL'AMMINISTRATORE - INTERVENTO DEL CONDOMINO - IMPUGNAZIONI DA PARTE DEL CONDOMINO - AMMISSIBILITA.*
Il condominio e un ente di gestione sfornito di personalita distinta da quella dei suoi partecipanti, pertanto, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (amministratore) non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti, sia esclusivi che comuni, inerenti all'immobile in condominio, ne, in conseguenza, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata gia legittimamente assunta dall'amministratore del condominio nonche di avvalersi dei mezzi di impugnazione ed anche di intervenire in appello per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore. (V.1853-68, massima n.333804 1179-66, massima n.322361).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)